SICILIA
ART. 1 - Il Piano regionale faunistico-venatorio 2000/2004
individua i seguenti 23 ambiti
territoriali di caccia:
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI AGRIGENTO 1(AG1)
costituito dai territori comunali di Agrigento, Bivona,
Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica
Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro,
Montevago, Porto Empedocle, Realmonte,
Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciacca, Siculiana, S.
Margherita Belice e Villafranca Sicula.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI AGRIGENTO 2 (AG2)
costituito dai territori comunali di: Alessandria della
Rocca, Aragona, Camastra, Cammarata,
Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermini,
Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo
Jancaxio, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Racalmuto,
Raffadali, Ravanusa, S. Biagio Platani,
S. Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro e
Santo Stefano Quisquilia.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI AGRIGENTO 3 (AG3)
comprende le Isole Pelagie, costituite dai territori di
Lampedusa, Linosa e Lampione.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CALTANISSETTA 1 (CL1)
costituito dai territori comunali di Acquaviva Platani,
Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco,
Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, S.
Caterina Villarmosa, S. Cataldo,
Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, e
Villalba
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CALTANISSETTA 2 (CL2)
costituito dai territori comunali di Butera, Gela,
Mazzarino, Niscemi e Riesi.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CATANIA 1 (CT1)
costituito dai territori comunali di Aci Bonaccorsi, Aci
Castello, Aci Catena, Acireale, Aci
Sant'Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte,
Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castel di
Judica, Castiglione di Sicilia, Catania, Fiumefreddo di
Sicilia, Giarre, Gravina di Catania,
Linguaglossa, Maletto, Maniace, Mascali, Mascalucia,
Militello in Val di Catania, Milo, Mineo,
Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Palagonia,
Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo,
Raddusa, Ragalna, Ramacca, Randazzo, Riposto, S. Giovanni
La Punta, S. Gregorio di Catania, S.
Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa
Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia,
Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande e
Zafferana Etnea.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CATANIA 2 (CT2)
costituito dai territori comunali di Caltagirone,
Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone,
Mirabella Imbaccari, San Cono; S. Michele di Ganzaria e
Vizzini.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ENNA 1 (EN1)
costituito dai territori comunali di Agira, Assoro,
Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano
Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto,
Sperlinga e Troina.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ENNA 2 (EN2)
costituito dai territori comunali di Aidone, Barrafranca,
Calascibetta, Enna, Piazza Armerina,
Pietraperzia, Valguanera Caropepe e Villarosa.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MESSINA 1 (ME1)
costituito dai territori comunali di Acquedolci, Alcara Li
Fusi, Capizzi, Capo D'Orlando, Capri
Leone, Caronia, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Cesarò,
Frazzanò, Galati Mamertino, Longi,
Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Motta D'Affermo,
Naso, Pettineo, Reitano, San Fratello, S.
Marco D'Alunzio, S. Salvatore di Fitalia, Sant'Agata di
Militello, San Teodoro, Santo Stefano di
Camastra, Torrenova, Tortorici e Tusa.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MESSINA 2 (ME2)
costituito dai territori comunali di Alì, Alì Terme,
Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò,
Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale,
Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi,
Floresta, Fondachelli Fantina, Forza
D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Fumari,
Gaggi,
Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti,
Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi,
Limina, Malvagna, Mandanici, Mazzarò Sant'Andrea, Meri,
Messina, Milazzo, Moio Alcantara,
Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale,
Montalbano Elicona, Motta Camastra,
Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del
Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Raccuia,
Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella
Valdemone, Rodi Milici, Rometta, San Filippo
del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Santa Domenica
Vittoria, Sant'Alessio Siculo, Santa
Lucia del Mela, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di
Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea,
Sinagra, Spadafora, Taormina, Tenne Vigliatore,
Torregrotta, Tripi, Ucria, Valdina, Venetico e
Villafranca Tirrena.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA MESSINA 3 (ME3)
comprende le Isole Eolie, costituite dalle isole di
Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e
Filicudi, costituenti unico comune e l'isola di Salina con
i Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina
Salina.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PALERMO 1 (PA1)
costituito dai territori comunali di
Altofonte, Bagheria, Balestrate, Belmonte Mezzagno,
Bisacquino, Bolognetta, Borgetto,
Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Capaci,
Carini, Castronovo di Sicilia, Cefalà
Diana, Chiusa Sclafani, Cinisi, Contessa Entellina,
Corleone, Ficarazzi, Giardinello, Giuliana,
Godrano, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Marineo,
Mezzoiuso, Misilmeri, Monreale,
Montelepre, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Piana
degli Albanesi, Prizzi, Roccamena,
Roccapalumba, S. Cipirello, S. Giuseppe Jato, S. Cristina
Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta,
Trappeto, Vicari, Villabate e Villafrati.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA PALERMO 2 (PA2)
costituito dai territori comunali di
Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Baucina,
Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo,
Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia,
Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Ciminna,
Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello,
Lascari, Monte Maggiore Belsito, Petralia
Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, S.
Mauro Castelverde, Sciara, Scillato,
Sclafani Bagni, Termini Imerese, Trabia, Valledolmo,
Ventimiglia di Sicilia e Resuttano.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI PALERMO 3 (PA3)
costituito dall'intero territorio dell'isola di Ustica.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RAGUSA 1 (RG1)
costituito dai territori comunali di Acate, Chiaromonte
Gulfi, Comiso, Giarratana, Monterosso
Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RAGUSA 2 (RG2)
costituito dai territori comunali di Ispica, Pozzallo,
Modica e Scicli.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIRACUSA 1 (SR1)
costituito dai territori comunali di Augusta, Buccheri,
Buscemi, Carlentini, Cassaro, Ferla,
Francofonte, Lentini, Melilli, Palazzolo Acreide,
Floridia, Priolo Gargallo, Solarino e Sortino.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIRACUSA 2 (SR2)
costituito dai territori comunali di Avola, Canicattini
Bagni, Noto, Pachino, Porto Palo di Capo
Passero, Rosolini e Siracusa.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TRAPANI 1 (TP1)
costituito dai territori comunali di Alcamo, Buseto
Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo,
Custonaci, Erice, Paceco, S. Vito Lo Capo, Trapani,
Valderice e Vita.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TRAPANI 2 (TP2)
costituito dai territori comunali di Campobello di Mazara,
Castelvetrano, Gibellina, Marsala,
Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale,
Salaparuta, Salemi e Santa Ninfa.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TRAPANI 3 (TP3)
comprende le Isole Egadi, costituite dai territori di
Favignana, Marettimo e Levanzo.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TRAPANI 4 (TP4)
comprende il territorio dell'Isola di Pantelleria.
ART. 2 - Negli ambiti di cui all'art.1 l'esercizio
venatorio è consentito nei giorni di sabato e di
domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di
mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per
le specie sotto elencate:
a) dal 1 settembre 2002 al 16 dicembre 2002 incluso:
mammiferi: coniglio selvatico; uccelli: tortora
e merlo;
Solo per la tortora, nell'arco temporale 1 settembre - 15
settembre l'attività venatoria è consentita
esclusivamente nei giorni 1, 7, 8 e 15 settembre 2002;
b) dal 1 settembre 2002 al 16 gennaio 200_3 incluso:
uccelli: colombaccio;
c) dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003 incluso:
uccelli: - alzavola, beccaccia, beccaccino,
cesena, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua,
gazza, germano reale, mestolone, moriglione,
pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello; - fagiano
solo nelle aziende faunistico venatorie e nelle
aziende agro-venatorie; mammiferi: volpe;
d) dal 8 settembre 2002 al 14 novembre 2003 incluso:
uccelli: quaglia;
e) dal 1 ottobre 2002 al 30 novembre 2002 incluso:
uccelli: coturnice.
Per tale specie il prelievo venatorio sarà autorizzato e
regolamentato dalle singole Ripartizioni
Faunistico Venatorie che, con apposito provvedimento da
emanarsi entro il 13 settembre 2002
individueranno, secondo le modalità di cui all'art.9
della L.r. n. 7/2001, le zone dove sarà possibile
cacciare la coturnice in ciascun A.T.C. di propria
competenza, i giorni di attività venatoria
all'interno dell'arco temporale sopra indicato ed il
numero massimo di capi abbattibili da ciascun
cacciatore nell'intera stagione venatoria, nel rispetto
dei limiti di cui al successivo art5.
f) dal 20 ottobre 2002 al 30 dicembre 2002 incluso:
uccelli: allodola;
g) dal 2 novembre 2001 al 30 dicembre 2002 incluso:
mammiferi: cinghiale
In questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è
consentita esclusivamente nei giorni di
mercoledì o di giovedì.
La caccia al cinghiale è vietata negli ambiti
territoriali di caccia di CL1, CL2, ENI e EN2.
ART. 3 - a) Il cacciatore residente in Sicilia è
autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito
territoriale di caccia di residenza e negli ambiti
territoriali nei quali è stato ammesso. Lo stesso,
inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina
migratoria in non più di n.2 AA.TT.CC. della
Regione, a sua scelta, per un numero massimo complessivo
di 24 giornate, nel rispetto delle
limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute
nel presente calendario venatorio.
L'ambito o gli ambiti scelti saranno indicati nel
tesserino venatorio al momento del suo ritiro presso
il Comune a cura dello stesso, previa esibizione della
ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il
versamento, che può essere cumulativo per i due ambiti,
sarà effettuato su c/c n.10575900 intestato
al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana,
recante la causale "Tassa per caccia alla
selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC.
scelti". La sezione del bollettino di c/c postale
relativa all'attestazione di versamento, dovrà essere
consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del
rilascio del tesserino.
Le suddette 24 giornate potranno essere utilizzate secondo
il seguente calendario:
- n.7 giornate dal 15 settembre al 31 ottobre 2002;
- n.5 giornate dal 2 al 30 novembre 2002;
- n.12 giornate dall'1 dicembre 2002 al 30 gennaio 2003.
Le giornate previste per ciascun periodo, se non fruite,
non potranno essere utilizzate negli altri
periodi.
b) I cacciatori provenienti dalle altre regioni che siano
stati ammessi ai sensi dell'art. 22, comma 5,
lettera "d" della L.R. 33/97, possono esercitare
l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia di
ammissione.
ART. 4 - Nell'isola di Ustica (PA3) la caccia alle specie
di cui alle lettere a), b), c) e d) del
precedente articolo 2 è consentita dal 23 settembre 2002.
Per il coniglio la chiusura della caccia è postergata al
30 dicembre 2001. Nella stessa isola,
l'ingresso dei cani è limitato a n. 2 per cacciatore.
L'esercizio della caccia nelle seguenti zone di
ripopolamento e cattura è consentito dal 20 ottobre
2002 (ad eccezione delle zone di rifugio dove l'attività
venatoria è vietata):
- Zona di ripopolamento e cattura ricadente nei territori
dei Comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia e
S-Margherita Belice (AGI);
- Zona di ripopolamento e cattura ricadente nei territori
dei Comuni di Comitini e Grotte (AG2);
Zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio
del Comune di Palma di Montechiaro
(AG2);
- Zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio
dei Comuni di Enna e Villarosa (EN2);
- Zona di ripopolamento e cattura ricadente nel territorio
del Comune di Castellamare del Golfo
(TP1);
L'esercizio della caccia è altresì consentito a partire
dal 20 ottobre 2002 nelle seguenti zone di
rifugio:
- Zona di rifugio ricadente nel territorio del Comune di
Licata (AG2);
- Zona di rifugio ricadente nel territorio del Comune di
Lampedusa (AG3);
- Zona di rifugio ricadente nel territorio del Comune di
Montalbano Elicona (ME2); - Zona di
rifugio ricadente nel territorio del Comune di Prizzi (PA
I);
- Zona di rifugio ricadente nel territorio del Comune di
Palazzolo Acreide (SRI);
Dal 1° gennaio 2003 al 30 gennaio 2003 incluso,
l'esercizio venatorio può essere praticato nei
boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di
frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e
laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde
oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da
ferma ad eccezione della caccia alla volpe ed al
cinghiale, per la quale potranno essere utilizzati
cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore
di raggiungere le località di caccia con l'arma
in custodia, purché scarica o smontata.
ART. 5 -11 cacciatore può abbattere complessivamente per
ogni giornata 15 capi di selvaggina.
Fermo restando il limite massimo giornaliero di 15 capi,
il cacciatore deve rispettare le ulteriori
limitazioni per le singole specie di seguito riportate:
SELVAGGINA MIGRATORIA LIMITE MASSIMO GIORNALIERO
quaglia 4 con il tetto massimo di 40 capi annui
beccaccia 2 con il tetto massimo di 20 capi annui
tortora e allodola 10
"palmipedi" e/o "trampolieri"
(alzavola, beccaccino, 5
codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano
reale,
mestolone, moriglione, pavoncella)
SELVAGGINA STANZIALE LIMTTE MASSIMO GIORNALIERO
coniglio 3
coturnice - secondo le disposizioni della R.F.V.
competente e comunque non superiore
ad 1 con un tetto massimo di 4 capi
annui
cinghiale 2
Per la selvaggina stanziale sopra indicata il numero dei
capi abbattuti giornalmente non può essere
comunque superiore a 3, fermi restando i limiti
giornalieri per ogni singola specie.
Nelle isole di Pantelleria e di Ustica (TP4 e PA3) il
cacciatore può abbattere per ogni giornata di
caccia - nel rispetto dei periodi consentiti e del limite
massimo giornaliero di 15 capi - fino ad un
massimo di 10 conigli selvatici.
ART. 6 - La caccia è consentita da un'ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto.
Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla
divulgazione degli orari ufficiali nel
territorio di propria competenza.
ART. 7 - L'attività di addestramento e di allenamento dei
cani da caccia può essere svolta, secondo
le direttive dell'I.N.F.S. nel territorio cacciabile senza
possibilità di sparo nelle tre settimane che
precedono l'apertura della caccia alla selvaggina
stanziale e con l'esclusione dei due giorni
precedenti l'apertura stessa.
Le attività cinofile dovranno essere limitate ad un
periodo giornaliero compreso tra un'ora dopo
l'alba e le ore 12,00; non potranno essere, altresì,
condotte in presenza di vegetazione bagnata.
ART. 8 - L'uso del furetto munito di, museruola per la
caccia al coniglio selvatico è consentito nel
periodo compreso fra il 1 ottobre e il 30 novembre 2002
incluso, soltanto nei territori dei comuni
degli ambiti territoriali di caccia sub provinciali sotto
elencati con le prescrizioni a fianco di
ciascuno indicati:
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - AGI, AG2 e AG3: è
consentito in tutto il territorio.
AMBÌTI TERRITORIALI DI CACCIA - CL1 e CL2: è consentito
in tutto il territorio ad esclusione
del comune di Mazzarino (CL2).
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA --> CTI e CT2: è
consentito in tutto il territorio ad
esclusione dei comuni di Caltagirone (CT2), Catania (CT1)
e Mineo (CT1).
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA -> PA1, PA2 e PA3: è
consentito in tutto il territorio.
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - TP1, TP2, TP3 e TP4: è
consentito in tutto il territorio ad
esclusione del comune di Marsala (TP2), nelle zone
ricadenti fra la battigia e le strade provinciali
Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino
L'uso del furetto è, invece, vietato in tutto il
territorio degli ambiti territoriali di caccia: di EN1,
EN2, NEI, ME2, ME3, RG1, RG2, SRI ed SR2_
Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio munire il
furetto di idonea ed efficiente museruola.
E' severamente vietato portare e/o utilizzare il furetto
nelle aree faunistico venatorie nelle quali l'uso
non ne sia consentito ai sensi del presente calendario
venatorio.
ART. 9 - La caccia al cinghiale in battuta viene regolata
con provvedimento da emanarsi entro il 1 °
ottobre 2002 nel rispetto dei seguenti indirizzi generali:
- possono essere autorizzate non più di cinque squadre a
battuta per ambito territoriale di caccia
contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi
all'A.T.C. devono iscriversi;
- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta
sono formate da un minimo di dieci fino
ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali
devono essere previsti:
1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la
Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza
e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei
partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei
cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare
la battuta, controlla ed assegna le poste
prima della battuta, controlla il numero dei capi
abbattuti;
2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la
posta assegnatagli dal caposquadra fino al
segnale di fine battuta.;
3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al
recupero dei cani feriti;
- la caccia in battuta può avere inizio previa
delimitazione della zona individuata con cartelli
apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine
della battuta deve essere segnalato da
apposito avviso acustico udibile in tutta la zona
interessata;
- tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono
portare ben visibile il distintivo della squadra e
devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i
conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al
momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono
essere scaricate al segnale di fine battuta.
ART. 10 - Per la stagione venatoria 2002/2003 l'esercizio
della caccia è altresì vietato nelle seguenti
zone:
1. Località "Bacino lago Arancio" ricadente nei
territori comunali di Sambuca di Sicilia (AGI),
Santa Margherita Belice (AGI) e Sciacca (AGI), delimitato
dall'anello viario che lo circoscrive;
2. Località "Castellaccio", ricadente nel
territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50
circa per un perimetro di Km. 3,5 così delimitata:
partendo dall'incrocio tra il limite territoriale
Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (Cala
Balate) si prosegue per mt. 650 con
direzione Sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada
comunale Baldacchino, si prosegue ancora
verso Sud per mt. 450 fino ad arrivare all'incrocio con la
strada Aria Lunga, quindi si svolta a
sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per
Km. 1,8 fino al limite Nord del predetto
confine territoriale coincidente con una stradella in
terra battuta, si imbocca la stessa, si prosegue
per mt. 5.000 fino a chiudere al punto di partenza (campo
sportivo).
3. Foce del "Fiume Alcantara", ricadente in
un'area che comprende i limiti di confine della
provincia di Catania con quella di Messina e che è così
delimitata:
- provincia di Catania:
Nord: partendo dal punto centrale del ponte situato sul
fiume Alcantara, lungo la S.P. 219 per Gaggi
(ME), si percorre la linea ideale mediana del fiume che
costituisce il confine tra le province di
Catania e Messina fino a giungere al mare Ionio;
Est: con mare Ionio prospiciente la spiaggia compresa tra
la foce del fiume e la perpendicolare
della S.P. 127 che, partendo dal Castello di S. Marco,
procede verso ovest; -
Sud: dal Castello di S. Marco e via S. Marco lungo la S.P..
127, attraversando la S.S. 114 superando
il cavalcavia dell'autostrada CT-ME, entra nell'abitato
del Comune di Calatabiano e, percorrendo le
vie Vittorio Veneto, Duomo, Cavour, si arriva fino ad un
irto sentiero che circoscrive la base di una
collina sulla cui sommità si ergono il Castello
Arabo-Normanno ed i due santuari di S. Filippo e
della Madonna del Carmine. Percorrendo tale sentiero si
giunge sulla S.P. 81, per Mitogio, che si
percorre fino al bivio per Castrorao-Gaggi;
12 Ovest: dal detto bivio percorrendo la S.P. 219, si
giunge sul ponte situato sul fiume Alcantara; -
provincia di Messina:
Nord: con la S. S. 114 che da Messina porta a Catania;
Ovest: con il limite di confine delle due provincie;
Sud: con lo stesso limite e per un tratto con il mare
Ionio;
Est: con la stradella che dal Km. 54 della S.S. 114
attraversa le contrade Iannuzzo e Pietrenere e
porta a mare.
4. Comune di Castelmola (ME2) - zona comprendente le
seguenti contrade: Annunziata, Serra
Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la
strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo,
Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
5. Comune di Forza d'Agrò (ME2) - zona compresa tra Capo
S. Alessio, Fondaco Parrino e
Mustica;
6. Invaso del bacino del lago di Piana degli Albanesi,
ricadente nei territori comunali di Piana degli
Albanesi (PA1) e di S. Cristina Gela (PA1), zona
perimetrale per circa 12 Km;
7. Invaso idrico "Faustina", cala Faustina del
comune di Castronovo di Sicilia (PA1), zona
perimetrale;
8. Località "Monte Kumeta, (ex zona rifugio)
ricedente nel territorio comunale di Piana degli
Albanesi, estesa Ha 300 (PA1);
9. Invaso "Diga Rubino" - località Margi del
comune di Trapani (TP 1) 10."Pantano Leone" -
comune di Campobello di Mazara (TP2)
Le Ripartizioni Faunistico Venatorie competenti
provvederanno a delimitare le zone sopra indicate
con tabelle indicanti il divieto.
Lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna
interessanti il territorio dell'Isola, la caccia, se
non altrimenti preclusa, è vietata nei valichi montani
per una ampiezza complessiva di 1.000 metri
coassiali al valico ed a meno di 500 metri dalla costa. Le
Ripartizioni Faunistico Venatorie
competenti provvederanno a dare divulgazione dei valichi
montani interessati dalle principali rotte
di migrazione.
ART. 11 - Il cacciatore per l'esercizio venatorio deve
essere munito - oltre che di licenza di porto di
fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi e di polizza
assicurativa per infortuni correlata all'esercizio
dell'attività venatoria con i massimali previsti
dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R.n.33/97 -
dell'apposito tesserino rilasciato gratuitamente dalla
Regione Siciliana tramite il Comune di residenza.
La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni
per l'esercizio della caccia nella Regione
Siciliana è subordinato al rispetto della vigente
legislazione e del presente calendario venatorio ed
in particolare al numero delle giornate settimanalmente
consentite cumulabili ai fini del conteggio
con quelle usufruite in altre regioni.
Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli
appositi spazi del tesserino il giorno di caccia
scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il
cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà
andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa
settimana.. In nessun caso il cacciatore può superare il
numero complessivo di tre giornate di caccia per
settimana. La settimana venatoria ha inizio il
lunedì.
Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio
tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina
stanziale, dovranno essere registrati subito dopo
l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla
fine della battuta di caccia. In particolare il numero di
capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà
essere comunque registrato nell'apposito spazio del
tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia
scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria
oltre le ore 13.00, il numero dei capi
ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere
registrati alla fine della battuta di caccia.
L'attività venatoria deve essere praticata in via
esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n. 33/97 e
successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego
dei mezzi consentiti dall'art. 13 della
Legge 11/02/1992, n.157.
ART. 12 - Le norme del presente calendario venatorio
valgono anche nelle aziende faunistico
venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di
abbattimento; nelle aziende agro-venatorie
l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è
consentito soltanto durante la stagione
venatoria.